DENUNCIA OPERE IN CEMENTO ARMATO
SCHEDA

 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

(omissis)
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
(Legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
(omissis

MODULI
 
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO - MODULISTICA GIUGNO 2013
Delibera di G.R. di Riclassificazione Sismica dei Comuni Lucani
Elenco allegati Denuncia opere in zona sismica e C.A.
Denuncia ai sensi L.R. 38/97 art. 2 - DPR 380/01 art. 93-65
Denuncia ai sensi DPR 380/01 65 ex 1086/71
Nomina Collaudatore ai sensi art. 67 DPR n. 380/2001
Dichiarazioni Progettista Strutturale Architettonico e Geologo
Richiesta Prove a Compressione e Trazione
Relazione Finale a Struttura Ultimata
Schema di Collaudo Statico - Art. 67 D.P.R. n.380/01 - Art. 5 L.R. n. 38/97

 

CRIS - Centro Controllo Rischio Sismico di Basilicata

 

PARERE SU APPLICABILITA' VECCHIE NORME TECNICHE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Con un parere fornito alla Regione Siciliana, l'Avvocatura dello Stato afferma l'applicabilità delle vecchie norme tecniche in virtù del quadro intepretativo dell'art. 20 del decreto milleproroghe. Quindi sarebbe ancora possibile progettare seguendo i DD MM del 1996. Attendiamo altre conferme

 

LE "NUOVE" NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN VIGORE DAL 5 MARZO.

Sul S. Ordinario n. 30 della G.U. n. 2908 è stato pubblicato il Decreto 14-01-08 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
Le norme approvate da tale provvedimento sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14-9-05 "Norme tecniche per le costruzioni", il cui periodo transitorio di applicazione è scaduto il 31-12-07 (comma 4 bis, articolo 3, D.L. 28-12-06 n. 300).
Si sottolinea che l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche, prevista trenta giorni dopo la pubblicazione, avverrà il prossimo 5 marzo e che è attesa una Circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei LLPP.
Ancora confusa, invece, è la situazione relativa al periodo compreso tra il 31-12-07 (data di cessazione del periodo di coesistenza tra DM96 e DM 14-12-05) ed il 5-03-08 (data di entrata in vigore delle nuove norme approvate con il citato D.M. 14-01-08).
A causa di una formulazione "poco chiara" dell'articolo 20 del "Milleproroghe" (D.L. 248/2007), infatti, sono possibili diverse interpretazioni in merito alle norme applicabili in tale periodo e, in particolare, in merito all'applicabilità del D.M. 96.
Favorevole all'applicazione DM del 1996 si è detta l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che, interpellata al riguardo dall'Assessorato ai LL.PP. della Regione Siciliana ha affermato l'efficacia dei decreti del 1996 che del D.M. 14 settembre 2005.
La Regione Basilicata con provvedimento del direttore generale del dipartimento infrastrutture ha disposto che dal 05/02/2008 è possibile depositare i progetti strutturali utilizzando le norme di cui ai DM del 1996.

 

NORME TECNICHE: DEFINITIVAMENTE APPROVATO IL MILLEPROROGHE CHE FA CHIAREZZA SUL REGIME TRANSITORIO. DAL PROSSIMO 5 MARZO PER GLI EDIFICI STRATEGICI SOLO LE NUOVE NORME
Il Decreto 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008.
Le norme approvate con tale provvedimento, che sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14 settembre 2005, entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione, cioè il prossimo 5 marzo.
L'art. 20 del Decreto Legge 248/2007 (c.d. Milleproroghe) disciplina il periodo transitorio per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.
Il 27 febbraio scorso il Senato ha approvato la legge di conversione del citato D.L. 248/2007, che apporta alcune sostanziali modifiche al testo originario provvedimento.
Secondo la nuova formulazione dell'articolo 20 viene prorogato al 30 giugno 2009 il periodo transitorio per il D.M. 14 settembre 2005, scaduto lo scorso 31 dicembre (termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17).
Sempre secondo la nuova versione dell'art. 20, nei 18 mesi seguenti all'entrata in vigore delle norme tecniche approvate con il D.M. 14 gennaio 2008, sarà possibile applicare:
le norme approvate con il il D.M. 14 gennaio 2008
le norme approvate con il il D.M. del 14 settembre 2005
le norme approvate con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Quanto precedentemente affermato non è vero per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi a:
edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (caserme, autostrade, strade statali, etc.)
edifici ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (edifici pubblici, edifici suscettibili di grande affollamento, etc.)
L'elenco completo degli edifici e delle opere per le quali è obbligatoria l'adozione delle norme tecniche approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 è disponibile in allegato.
Il 3° comma dell'art. 20, inoltre, prevede che: "Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo."
La legge di conversione del Milleproroghe è ora in attesa di pubblicazione.